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Il ripudio della
guerra nella Costituzione Italiana
di Massimo Rendina
La Costituzione italiana -il cui testo è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale , n.298, 27 dicembre 1947- recita all' art.11 dei Principi
Fondamentali: "l' Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente
in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad
un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo".
L'articolo venne approvato dai Costituenti con due soli voti
contrari, di Russo-Perez. de "l'Uomo qualunque" e Nitti dell' "Unione
Democratica Nazionale" (comprendente liberali, demolaburisti e indipendenti). Russo-
Perez aveva sostenuto durante i lavori
preparatori che essendo l' Italia ormai "una nazione disarmata" tale articolo
risultava ridicolo, e inoltre viziato dall' impossibilità di distinguere tra
guerre giuste e ingiuste essendo qualificate giuste quelle vinte, ingiuste le perse. Nitti
aveva detto che un tale articolo avrebbe gettato discredito sul Paese, essendo velleitario
darsi una regola siffatta in una situazione di soggezione ad altri popoli (quando aveva
preso la parola l' Italia era ancora in regime di occupazione alleata)..
La grande convergenza dei
costituenti nel ripudiare la guerra è spiegata dai giuristi come una decisa presa di
posizione antifascista, nel considerare una sorta di simbiosi tra fascismo e guerra.
Dichiararsi quindi radicalmente contro la guerra significava anche il rifiuto di ogni
possibilità di un ritorno del fascismo (la cui riorganizzazione la Costituzione, appunto,
vieta "sotto qualsiasi forma").
Se i democristiani accentuarono anche il giudizio sull' immoralità
della guerra (secondo don Luigi Sturzo, in
quanto tale da ritenersi "atto
illegittimo"), comunisti e socialisti, nel dichiarare la necessità di "una
politica di pace"quale aspirazione del
popolo italiano (da rendere in forma normativa) , si dissero, già sin dai primi giorni
dei lavori della Costituente, orientati a praticare
il disarmo indipendentemente - aveva precisato Togliatti in un discorso, l'11 aprile 1946-
dagli obblighi imposti al tavolo della
pace". E ciò anche se proprio i comunisti, sempre in sede costituente avrebbero
voluto che, nel rendere doveroso il ricorso alle armi solo in caso di aggressione, fosse
resa esplicita tale eventualità distinguendo
tra guerra di aggressione e guerra di difesa (e di liberazione), richiesta superata con la stesura dell' articolo 52 (comma 1) in cui è detto essere la difesa della Patria sacro dovere
del cittadino.
Il termine "ripudio" e non
"rinuncia" alla guerra implica, inoltre, la condanna di ogni
propaganda bellicistica , di dottrine che esaltino o
giustichino la guerra, e la condanna della guerra, in particolare di aggressione, ovunque
ciò avvenga.
Il ricorso alla forza con l' impiego di unità militari è in ogni
caso autorizzato solo dal Parlamento e non dall' esecutivo, che può assumersi tale
responsabilità unicamente in caso di aggressione del nostro territorio, e in una situazione di assoluta emergenza.
Nell' investire le organizzazioni internazionali -in primo luogo le
Nazioni Unite- del compito di garantire la pace vi fu l' intento -afferma Antonio Cassese a commento degli articoli
10 ed 11- di trasferire universalmente i principi che improntano la nostra Costituzione :
i principi di libertà, di uguaglianza della
persona umana che comportano la proscrizione
della guerra di conquista, non solo in relazione al nostro Paese, ma all' offesa
dei diritti di tutti i popoli, ovvero a riconoscimento dell' intangibilità
delle loro libertà e indipendenza. Ciò non
significa -dicono ancora i più accreditati giuristi- che si debba imporre (con la forza)
i principi liberal-democratici ad altre comunità statali, ma che si possa (e si
debba) arrivare a tale risultato mediante, soprattutto,
il "solidarismo internazionale" , che deve qualificare, in senso sociale e di promozione della giustizia, i rapporti e la
collaborazione internazionale. Anche l'
articolo 10 (comma 4) della nostra Costituzione trae origine da tale proposito. Nell'
assicurare allo straniero che trovi rifugio in Italia (per motivi politici) la protezione
dall' estradizione, anche se ha commesso reati (a carattere politico) in un Paese ove
esista un regime di illiberalità, si afferma la tutela universale dei valori di libertà
e la condanna dei regimi autoritari.
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