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Il ripudio della guerra nella Costituzione Italiana

di Massimo Rendina

La Costituzione italiana -il cui testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale , n.298, 27 dicembre 1947- recita all' art.11 dei Principi Fondamentali: "l' Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali  rivolte a tale scopo".

L'articolo venne approvato dai Costituenti con due soli voti contrari, di Russo-Perez. de "l'Uomo qualunque" e Nitti dell' "Unione Democratica Nazionale" (comprendente liberali, demolaburisti e indipendenti). Russo- Perez  aveva sostenuto durante i lavori preparatori che essendo l' Italia ormai "una nazione disarmata" tale articolo risultava  ridicolo, e inoltre  viziato dall' impossibilità di distinguere tra guerre giuste e ingiuste essendo qualificate giuste quelle vinte, ingiuste le perse. Nitti aveva detto che un tale articolo avrebbe gettato discredito sul Paese, essendo velleitario darsi una regola siffatta in una situazione di soggezione ad altri popoli (quando aveva preso la parola l' Italia era ancora in regime di occupazione alleata)..

La grande convergenza  dei costituenti nel ripudiare la guerra è spiegata dai giuristi come una decisa presa di posizione antifascista, nel considerare una sorta di simbiosi tra fascismo e guerra. Dichiararsi quindi radicalmente contro la guerra significava anche il rifiuto di ogni possibilità di un ritorno del fascismo (la cui riorganizzazione la Costituzione, appunto, vieta "sotto qualsiasi forma").

Se i democristiani accentuarono anche il giudizio sull' immoralità della guerra  (secondo don Luigi Sturzo, in quanto tale da ritenersi  "atto illegittimo"), comunisti e socialisti, nel dichiarare la necessità di "una politica di pace"quale aspirazione  del popolo italiano (da rendere in forma normativa) , si dissero, già sin dai primi giorni dei lavori della Costituente, orientati a  praticare il disarmo indipendentemente - aveva precisato Togliatti in un discorso, l'11 aprile 1946- dagli  obblighi imposti al tavolo della pace". E ciò anche se proprio i comunisti, sempre in sede costituente avrebbero voluto che, nel rendere doveroso il ricorso alle armi solo in caso di aggressione, fosse resa esplicita  tale eventualità distinguendo tra guerra di aggressione e guerra di difesa (e di liberazione), richiesta superata  con la stesura dell' articolo 52 (comma 1) in cui  è detto essere la difesa della Patria sacro dovere del cittadino.

Il termine "ripudio" e non   "rinuncia" alla guerra implica, inoltre, la condanna di ogni propaganda bellicistica , di dottrine che esaltino  o giustichino la guerra, e la condanna della guerra, in particolare di aggressione, ovunque ciò avvenga.

Il ricorso alla forza con l' impiego di unità militari è in ogni caso autorizzato solo dal Parlamento e non dall' esecutivo, che può assumersi tale responsabilità unicamente in caso di aggressione del nostro territorio, e  in una situazione di assoluta emergenza.

Nell' investire le organizzazioni internazionali -in primo luogo le Nazioni Unite- del compito di garantire la pace vi fu l' intento  -afferma Antonio Cassese a commento degli articoli 10 ed 11- di trasferire universalmente i principi che improntano la nostra Costituzione : i principi  di libertà, di uguaglianza della persona umana  che comportano la proscrizione della guerra di conquista, non solo in relazione al nostro Paese,  ma all' offesa   dei diritti di tutti i popoli, ovvero a riconoscimento dell' intangibilità delle loro libertà e indipendenza.  Ciò non significa -dicono ancora i più accreditati giuristi- che si debba imporre (con la forza) i  principi liberal-democratici  ad altre comunità statali, ma che si possa (e si debba) arrivare a tale risultato mediante, soprattutto,   il "solidarismo internazionale" , che  deve qualificare, in senso sociale e  di promozione della giustizia, i rapporti e la collaborazione internazionale.  Anche l' articolo 10 (comma 4) della nostra Costituzione trae origine da tale proposito. Nell' assicurare allo straniero che trovi rifugio in Italia (per motivi politici) la protezione dall' estradizione, anche se ha commesso reati (a carattere politico) in un Paese ove esista un regime di illiberalità, si afferma la tutela universale dei valori di libertà e la condanna dei regimi autoritari.

 

 




 

   

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