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Terza
Guerra Mondiale?
La partecipazione dell'Italia
Articolo 5 della Nato e posizione dell'Italia
L'articolo 5 e l'eventuale impegno Nato, e quindi italiano, a fianco degli Usa nella
reazione all'attacco terroristico di martedi' 11 settembre: argomento 'caldo' nel
dibattito di queste ore, mentre gia' alcuni parlamenti dei paesi dell'Alleanza hanno dato
il loro 'via libera' all'assistenza nell'operazione 'Giustizia Infinita'. L'articolo 5
dell'Alleanza atlantica afferma che un "attacco armato" contro uno o piu'
alleati della Nato si considera come un attacco contro ogni componente della Nato e quindi
ognuno di essi puo', secondo il diritto all'autodifesa sancito dall'articolo 51 della
carta dell'Onu, decidere le azioni che ritiene necessarie a "ristabilire e mantenere
la sicurezza", compreso "l'uso delle forze armate".
Ad esso ora si accompagna anche l'articolo 24 del "Nuovo concetto strategico"
della Nato (adottato a Washington nel 1999). Secondo l'articolo 24 si possono considerare
rischi per la sicurezza anche "atti di terrorismo, sabotaggio e crimine organizzato,
e la interruzione del flusso di risorse vitali". L'alleanza, spiega anche il sito
internet della Nato, ha accertato che gli Usa sono stati attaccati e che se si decidera'
che e' stato un attacco dall'esterno, allora si potra' far ricadere l'attacco agli Usa
sotto la 'copertura' dell'articolo 5. Se si decidera' che potra' essere applicato per la
prima volta nella storia questo speciale articolo, ogni alleato decidera' che assistenza
portare.
Si e' quindi decisa una solidarieta' politica, fanno notare a Bruxelles fonti Nato, e
una volta accertato che l'attacco e' giunto dall'esterno, ogni paese decidera' di
partecipare alla reazione americana con le modalita' che riterra' opportune. Ora, fanno
notare alcune fonti a Bruxelles, si aprono tre vie: a) gli Stati Uniti possono decidere di
intervenire da soli, informando poi le Nazioni Unite di aver agito in base all'articolo 51
del trattato Onu che prevede il diritto all'autodifesa; b) gli Stati Uniti e alcuni
alleati Nato possono dar vita a una coalizione di intervento (willing coalition) come
successe per l'Italia in Albania; anche in questo caso si deve informare l'Onu; c) gli
Stati Uniti decidono di chiedere un'azione comune Nato, di avviare cioe' una strategia di
reazione sotto le bandiere Nato. Si devono quindi presentare al Consiglio Atlantico e in
quella sede si deve raggiungere un consenso, unanime, sulla decisione di una reazione
comune.
A questa reazione ogni Paese liberamente decide che tipo di apporto dare. Nel caso si
scegliesse la terza strada, cioe' un intervento Nato, ogni Paese dovra' decidere con che
mezzi intervenire. La spiegazione dell'articolo 5 data dalla Nato, infatti, afferma che
ogni alleato decidera' che tipo di assistenza vorra' dare e che "l'assistenza non e'
necessariamente militare e dipende dalle risorse materiali di ogni Paese". A questo
punto, terminata la 'giurisdizione' Nato, entra in campo la legislazione dei singoli
Stati. Per quanto riguarda l'Italia, si devono tenere in considerazione gli articoli 11,
77, 78, 87 della Costituzione L'articolo 11 della Carta recita: "L'Italia ripudia la
guerra come strumento di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parita' con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo".
L'articolo 78 recita: "le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al
Governo i poteri necessari". E l'articolo 87: il Presidente della Repubblica "ha
il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa costituito secondo
la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere". Infine viene chiamato
in causa anche l'articolo 77: "Quando in casi straordinari di necessita' e d'urgenza,
il Governo adotta, sotto la sua responsabilita', provvedimenti provvisori con forza di
legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se
sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni". A questo
punto, essendo la prima volta che si chiama in causa l'articolo 5 del trattato Nato e non
essendoci quindi una prassi cui fare riferimento, ci sono due letture della Costituzione.
Per alcuni, soprattutto per il centrodestra, il caso di un eventuale attacco sotto l'egida
della Nato, infatti, non si puo' considerare 'guerra' e comunque essa sarebbe stata gia'
dichiarata da un organismo superiore e vincolante cioe' la Nato.
Non si dovrebbe quindi ricorrere agli articoli 78 e 87. Si verificherebbe, invece, la
condizione dell'articolo 11, cioe' una limitazione della sovranita' nazionale per creare
condizioni di pace e giustizia fra le nazioni. Sarebbe poi utilizzato l'articolo 77, che
tratta di decretazione d'urgenza da parte del governo, per decidere l'invio di aiuti,
militari e non, all'azione Nato. Alcuni ritengono a quel punto comunque politicamente
opportuno un passaggio parlamentare, soprattutto se l'appoggio che l'Italia dara' alla
reazione Nato non sara' solo logistico.
Ma solo dopo che gli Usa avranno deciso che tipo di strada scegliere tra le tre che
sono loro aperte. Per altri, invece, e soprattutto per il centrosinistra, anche un attacco
sotto l'egida della Nato, anche se gia' stabilito dall'articolo 5, si deve considerare
'guerra' e richiede quindi un passaggio parlamentare. A riprova si richiamano i precedenti
dell'azione di peace-keeping in Somalia, della guerra nel Golfo e dell'intervento in
Kosovo. In ogni occasione il Parlamento fu chiamato a un dibattito e ad un voto sull'invio
di aiuti italiani. In questo caso, poi, la decisione di un attacco ancora non e' stata
presa nemmeno dalla Nato e quindi ci sarebbero i tempi per la convocazione delle Camere.
Ad alle Presidenze delle Camere non sono comunque giunte richieste di dibattito da parte
di alcun gruppo.
(da rainews)
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