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Terza Guerra Mondiale?

La partecipazione dell'Italia

trangolino.gif (131 byte) Articolo 5 della Nato e posizione dell'Italia

L'articolo 5 e l'eventuale impegno Nato, e quindi italiano, a fianco degli Usa nella reazione all'attacco terroristico di martedi' 11 settembre: argomento 'caldo' nel dibattito di queste ore, mentre gia' alcuni parlamenti dei paesi dell'Alleanza hanno dato il loro 'via libera' all'assistenza nell'operazione 'Giustizia Infinita'. L'articolo 5 dell'Alleanza atlantica afferma che un "attacco armato" contro uno o piu' alleati della Nato si considera come un attacco contro ogni componente della Nato e quindi ognuno di essi puo', secondo il diritto all'autodifesa sancito dall'articolo 51 della carta dell'Onu, decidere le azioni che ritiene necessarie a "ristabilire e mantenere la sicurezza", compreso "l'uso delle forze armate".

Ad esso ora si accompagna anche l'articolo 24 del "Nuovo concetto strategico" della Nato (adottato a Washington nel 1999). Secondo l'articolo 24 si possono considerare rischi per la sicurezza anche "atti di terrorismo, sabotaggio e crimine organizzato, e la interruzione del flusso di risorse vitali". L'alleanza, spiega anche il sito internet della Nato, ha accertato che gli Usa sono stati attaccati e che se si decidera' che e' stato un attacco dall'esterno, allora si potra' far ricadere l'attacco agli Usa sotto la 'copertura' dell'articolo 5. Se si decidera' che potra' essere applicato per la prima volta nella storia questo speciale articolo, ogni alleato decidera' che assistenza portare.

Si e' quindi decisa una solidarieta' politica, fanno notare a Bruxelles fonti Nato, e una volta accertato che l'attacco e' giunto dall'esterno, ogni paese decidera' di partecipare alla reazione americana con le modalita' che riterra' opportune. Ora, fanno notare alcune fonti a Bruxelles, si aprono tre vie: a) gli Stati Uniti possono decidere di intervenire da soli, informando poi le Nazioni Unite di aver agito in base all'articolo 51 del trattato Onu che prevede il diritto all'autodifesa; b) gli Stati Uniti e alcuni alleati Nato possono dar vita a una coalizione di intervento (willing coalition) come successe per l'Italia in Albania; anche in questo caso si deve informare l'Onu; c) gli Stati Uniti decidono di chiedere un'azione comune Nato, di avviare cioe' una strategia di reazione sotto le bandiere Nato. Si devono quindi presentare al Consiglio Atlantico e in quella sede si deve raggiungere un consenso, unanime, sulla decisione di una reazione comune.

A questa reazione ogni Paese liberamente decide che tipo di apporto dare. Nel caso si scegliesse la terza strada, cioe' un intervento Nato, ogni Paese dovra' decidere con che mezzi intervenire. La spiegazione dell'articolo 5 data dalla Nato, infatti, afferma che ogni alleato decidera' che tipo di assistenza vorra' dare e che "l'assistenza non e' necessariamente militare e dipende dalle risorse materiali di ogni Paese". A questo punto, terminata la 'giurisdizione' Nato, entra in campo la legislazione dei singoli Stati. Per quanto riguarda l'Italia, si devono tenere in considerazione gli articoli 11, 77, 78, 87 della Costituzione L'articolo 11 della Carta recita: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo".

L'articolo 78 recita: "le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari". E l'articolo 87: il Presidente della Repubblica "ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere". Infine viene chiamato in causa anche l'articolo 77: "Quando in casi straordinari di necessita' e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilita', provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni". A questo punto, essendo la prima volta che si chiama in causa l'articolo 5 del trattato Nato e non essendoci quindi una prassi cui fare riferimento, ci sono due letture della Costituzione. Per alcuni, soprattutto per il centrodestra, il caso di un eventuale attacco sotto l'egida della Nato, infatti, non si puo' considerare 'guerra' e comunque essa sarebbe stata gia' dichiarata da un organismo superiore e vincolante cioe' la Nato.

Non si dovrebbe quindi ricorrere agli articoli 78 e 87. Si verificherebbe, invece, la condizione dell'articolo 11, cioe' una limitazione della sovranita' nazionale per creare condizioni di pace e giustizia fra le nazioni. Sarebbe poi utilizzato l'articolo 77, che tratta di decretazione d'urgenza da parte del governo, per decidere l'invio di aiuti, militari e non, all'azione Nato. Alcuni ritengono a quel punto comunque politicamente opportuno un passaggio parlamentare, soprattutto se l'appoggio che l'Italia dara' alla reazione Nato non sara' solo logistico.

Ma solo dopo che gli Usa avranno deciso che tipo di strada scegliere tra le tre che sono loro aperte. Per altri, invece, e soprattutto per il centrosinistra, anche un attacco sotto l'egida della Nato, anche se gia' stabilito dall'articolo 5, si deve considerare 'guerra' e richiede quindi un passaggio parlamentare. A riprova si richiamano i precedenti dell'azione di peace-keeping in Somalia, della guerra nel Golfo e dell'intervento in Kosovo. In ogni occasione il Parlamento fu chiamato a un dibattito e ad un voto sull'invio di aiuti italiani. In questo caso, poi, la decisione di un attacco ancora non e' stata presa nemmeno dalla Nato e quindi ci sarebbero i tempi per la convocazione delle Camere. Ad alle Presidenze delle Camere non sono comunque giunte richieste di dibattito da parte di alcun gruppo.

(da rainews)

 

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